Si chiama Contratto Nazionale del Commercio il contratto di lavoro che regola i dipendenti del settore commercio, appunto. Ed è stato rinnovato nemmeno molto tempo fa, un anno esatto per essere precisi: nel gennaio 2011. Tale rinnovo ha comportato alcune modifiche non trascurabili che hanno cambiato le modalità nonché alcuni contenuti relativi al contratto di lavoro previsto per i dipendenti del commercio. Nello specifico, si è andati a modificare i diversi livelli di inquadramento dei lavoratori dipendenti, tramite aumento dei minimi tabellari, variazioni delle indennità di malattia o cambiamenti nei preavvisi prima delle dei dimissioni e licenziamenti per fare gli esempi più lampanti. Osserviamo un pochino più nel dettaglio…
Cos’è esattamente il contratto di lavoro noto come “Nazionale del Commercio”? Precisamente, tratta i lavoratori dipendenti assunti specificatamente all’interno del settore terziario nonché nel commercio (dove per “settore del commercio” si intendono tutte quelle attività di vendita svolte anche per corrispondenza oppure eseguite online, si parla di e-commerce in questo caso: commercio elettronico). Per cui, riassumendo brevemente chi sono i lavoratori con un contratto di lavoro di questo genere, vanno contemplati tutti coloro i quali svolgono funzioni legate all’ambito dell’alimentazione, delle merci, dei prodotti industriali ma anche tutte quelle figure che lavorano commerciando all’estero, quelle relative alla vendita di fiori o piante nonché quelle che prestano la loro opera nei cosiddetti servizi.
Un po’ di informazioni tecniche in merito a questo particolare contratto di lavoro:
- per essere considerato valido, deve necessariamente avere una forma scritta
- le tipologie di dipendenti interessati sono quelle a tempo indeterminato ma anche determinato e a somministrazione
- sono previsti sette livelli retributivi, in relazione al ruolo svolto dai dipendenti; per intenderci: il primo livello fa riferimento alla direzione esecutiva, mentre l’ultimo (il settimo) livello riguarda i dipendenti che sono addetti alle pulizie.
Quali sono le innovazioni più importanti introdotte nel contratto di lavoro dei dipendenti del commercio e del terziario? Come anticipato, il gennaio dello scorso anno sono state apportate alcune modifiche che rendiamo qui note riassumendole e semplificandole per dare ai nostri lettori una prima idea di cosa si tratta. I cambiamenti, infatti, riguardano alcuni aspetti prioritari nel contratto stesso. Vediamo quali sono:
- innanzitutto, c’è stato l’aumento dei cosiddetti “minimi tabellari”: i quali si sono visti aumentare a partire dal 1° settembre 2011 (quindi solo pochi mesi fa) e portati a cifre più alte. Ciò significa, in altre parole, che le retribuzioni lorde dei dipendenti saranno, a secondo del livello di riferimento, è ovvio, articolate come qui vi indichiamo. Quadro: 2408,25 euro; livello 1: 1994,23 euro; livello 2: 1792,59 euro; livello 3: 1604,09 euro; livello 4: 1455,68 euro; livello 5: 1363,47 euro; livello 6: 1275,27 euro; livello 7: 1169,5 euro.
- tutti i sette livelli previsti dal contratto di lavoro del commercio hanno ottenuto di avere due aumenti all’anno (precisamente, nei mesi di gennaio e di settembre); questo a partire dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre del 2013. Gli aumenti di cui si parla vanno da un minimo di 6,94 euro per il settimo livello (prevedono invece e 15,64 euro per il primo livello) sino ad un massimo di 17,36 euro per i quadri.
- in tema di “malattia”, è stato stabilito che sarà possibile ricevere una retribuzione pari al 100%, durante i primi 3 giorni, esclusivamente per le prime due malattie dell’anno. Al sopraggiungere della terza malattia, la retribuzione scenderà al 66%, quindi al 50% nel caso di una quarta malattia. Questo, però, salvo il verificarsi di casi particolari quali il ricovero in ospedale o un certificato con prognosi superiore a 12 giorni determinato da particolari patologie e gravidanza. I certificati di malattia devono essere inviati entro il secondo giorno.
- in tema di “ferie”, invece, è previsto che tutti i dipendenti abbiano diritto a 26 giorni ogni anno, di cui due settimane sono determinate dal datore di lavoro secondo le esigenze lavorative e quelle del dipendente.