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Dispositivi di protezione individuale: cosa sono, a cosa servono, le sanzioni previste
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Dispositivi di protezione individuale: cosa sono, a cosa servono, le sanzioni previste

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Pixabay | fsmarvi
Ci sono molti lavori che, purtroppo, prevedono una certa percentuale di rischio per chi li svolge. Per ridurre al minimo questo pericolo, però, ci sono i Dispositivi di Protezione Individuale, chiamati anche DPI. Vediamo di cosa si tratta.

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I Dispositivi di Protezione Individuale, che come abbiamo visto vengono chiamati anche con l’acronimo DPI, sono delle attrezzature specifiche che alcune categorie di lavoratori sono tenuti ad utilizzare per scongiurare o minimizzare i danni alla propria salute o alla propria sicurezza sul posto di lavoro.

A seconda della tipologia dell’attività svolta, i DPI possono anche essere obbligatori: di solito lo sono in caso di attività nelle quali i fattori di rischio non possono essere evitati e ridotti grazie a misure di protezione o a mezzi di protezione collettiva.

Dispositivi di Protezione Individuale: la normativa in Italia

A fare testo in Italia è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D. Lgs 81/2008, che al suo interno comprende la valutazione dei rischi (DVR) ed elenca i gradi di rischio che si possono riscontrare nelle varie attività lavorative. Contiene inoltre le procedure necessarie per attuare misure di prevenzione e protezione da mettere in atto e i ruoli di chi deve metterle in pratica.

L’articolo 74 dello stesso Decreto legislativo offre una definizione dei Dispositivi di Protezione Individuale. Possiamo leggere che si tratta di “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

L’articolo 76 del D. Lgs 81/08, inoltre, sintetizza le caratteristiche che i vari DPI devono avere per poter essere utilizzati sul lavoro.

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Entriamo nel dettaglio: cosa sono i DPI

Abbiamo appena visto la definizione “ufficiale” dei DPI, quella data dal Decreto legislativo che detta legge in materia. Ma nella pratica, cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale? Si tratta di accessori da indossare per minimizzare il rischio di mettere il pericolo la propria sicurezza o la propria salute sul posto di lavoro.
Possiamo così individuare diverse tipologie di DPI, classificate in base al tipo di protezione che offrono:

  • protettori della testa;
  • protettori di mani e braccia: possono essere dispositivi e accessori fissi o staccabili idonei a proteggere da agenti chimici, rischi meccanici, calore, rischi generati da componenti caldi e freddo estremo;
  • protezione di piedi e gambe con funzione antiscivolo, che proteggono il lavoratore da urti e vibrazioni e contro le condizioni atmosferiche avverse;
  • protettori degli occhi, che mettono al riparo da particelle di materiale, polveri o luce intensa;
  • protezioni per l’udito;
  • protettori delle vie respiratorie, come ad esempio maschere semi facciali o a pieno facciale, facciali filtranti oppure maschere usa e getta, adatte a difendere le vie respiratorie da polvere o componenti chimici;
  • indumenti protettivi, utilizzati contro condizioni atmosferiche avverse, aggressioni meccaniche, per difendersi dai rischi nel maneggiare oggetti caldi.

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Le categorie dei Dispositivi di Protezione Individuale

Oltre che per tipologie, i DPI sono solitamente suddivisi in tre categorie, basate su diversi gradi di rischio connesso all’attività lavorativa svolta. Possiamo individuare i gradi di rischio minimo, significativo e massimo, e più precisamente:

  • DPI di prima categoria: si tratta di quelli utilizzati in attività lavorative con rischio minimo, che potrebbero causare danni lievi per effetto, ad esempio, di urti lievi, vibrazioni, fenomeni atmosferici;
  • Dispositivi di Protezione Individuale di seconda categoria, legati ad attività con rischio significativo, di cui però il testo del decreto legislativo non fornisce una vera e propria definizione;
  • DPI di terza categoria, destinati a proteggere i lavoratori esposti a potenziali danni gravi o permanenti o persino dal rischio di morte. Si tratta in genere di caschi con allaccio sottogola, imbragature, autorespiratori e così via.

Le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale

Ma quali caratteristiche devono avere questi dispositivi per poter essere usati sul posto di lavoro? Queste specifiche sono indicate nel testo dell’articolo 76 del D. Lgs. n. 81/08. I DPI devono quindi essere:

  • facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
  • adatti da impiegare quando i rischi non possono essere evitati o ridotti in maniera sufficiente;
  • adeguati all’entità e al tipo di rischio da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore o diverso;
  • adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro;
  • adattabili alle esigenze ergonomiche o di salute di ogni lavoratore e adattabili secondo le necessità dell’utilizzatore;
  • compatibili tra loro e tali da mantenere la loro efficacia anche a fronte di un uso simultaneo di più DPI;
  • rispettosi dei requisiti essenziali di sicurezza, quindi essere conformi alle norme del D. Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e successive modificazioni.
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Le attrezzature escluse dalla definizione di DPI

Fin qui abbiamo visto la definizione di Dispositivo per la Protezione Individuale, le principali tipologie, le caratteristiche che deve avere e la normativa da cui sono regolati i DPI. Nonostante ciò, a volte può risultare comunque complicato individuare quali attrezzature e accessori rientrano nella categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale e quali no.

A questo proposito, la Corte di Cassazione (precisamente con l’ordinanza 16749/2019) ha precisato che la definizione di DPI non si intende “limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate”. Secondo l’ordinanza, infatti, questa nozione può arrivare a includere “qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore”.

In genere, però, si tende a non far rientrare nella categoria dei DPI:

  • indumenti e uniformi non destinati specificamente alla salute e alla sicurezza del lavoratore;
  • attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
  • attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
  • materiali per l’autodifesa;
  • materiali sportivi.

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Dispositivi di Protezione Individuale: gli obblighi del datore di lavoro

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce anche quali sono gli obblighi dei datori di lavoro in questo ambito.

Possiamo individuare senza dubbio la responsabilità della scelta dei DPI, che deve essere effettuata:

  • individuando e valutando i rischi che non possono essere evitati;
  • individuando e analizzando le caratteristiche dei DPI che li rendono adatti a fronteggiare i rischi che dovrebbero prevenire;
  • comparando le caratteristiche di diversi Dispositivi di Protezione Individuale prima di effettuare la scelta;
  • aggiornando i DPI ogni volta che cambiano i fattori di rischio.

I datori di lavoro, inoltre, sono responsabili delle condizioni in cui i DPI devono essere usati, tenendo conto, ad esempio, dell’entità e della frequenza di esposizione al rischio, delle caratteristiche delle attività di ciascun lavoratore e delle prestazioni di ogni dispositivo.

Gli altri obblighi del datore di lavoro in fatto di Dispositivi di Protezione Individuale

Gli obblighi dei datori di lavoro in fatto di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e riguardo ai DPI in particolare, non finiscono qui. Alla lista possiamo aggiungere anche:

  • la cura e la manutenzione dei dispositivi, assicurandone anche le condizioni d’igiene;
  • controllare che siano usati solo per gli utilizzi previsti e conformi a quanto stabilito dal fabbricante;
  • istruire adeguatamente e in maniera chiara i lavoratori sui rischi dai cui il DPI li protegge e sul loro corretto uso;
  • assicurare una formazione adeguata sull’uso dei DPI, organizzando se necessario uno specifico addestramento (questo è comunque richiesto per i Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria);
  • rendere disponibili in azienda adeguate informazioni su ogni Dispositivo di Protezione Individuale presente;
  • stabilire procedure aziendali per il deposito e la riconsegna dei DPI.
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Gli obblighi del lavoratore

Anche i lavoratori, dal canto loro, hanno degli obblighi in materia di DPI. Ai sensi dell’articolo 78 del Testo Unico, infatti, devono:

  • utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione;
  • partecipare ai programmi di formazione e addestramento forniti dal datore di lavoro;
  • provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione, senza apportarvi modifiche di propria iniziativa;
  • segnalare al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato;
  • riconsegnare i Dispositivi secondo le apposite procedure aziendali.

Le sanzioni previste

Sono previste anche delle sanzioni relative agli obblighi correlati ai Dispositivi di Protezione Individuale.
In particolare, i datori di lavoro che non rispettano l’obbligo di fornire i DPI necessari e idonei e di offrire informazioni adeguate e la formazione necessaria ove richiesto possono essere puniti con ammende da 2.192 a 5.480 euro oppure con l’arresto da 3 a 6 mesi.

I preposti che non esercitano la dovuta vigilanza sul rispetto delle norme relative all’uso dei DPI possono essere puniti con una ammenda da 548 a 2.192 euro oppure con l’arresto da uno a tre mesi.

Infine, i lavoratori possono anch’essi essere puniti con una ammenda da 219 a 657 euro in caso di:

  • uso improprio dei DPI;
  • mancata segnalazione di difetti o problemi con gli stessi;
  • rifiuto di sottoporsi alla formazione a all’addestramento sul loro uso, di usarli come da istruzioni ricevuto oppure di averne cura.

Ora in materia di Dispositivi di Protezione Individuale dovreste avere le idee molto più chiare!

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