Fino a qualche tempo fa parlare di congedo di paternità suonava strano, quasi stonato. Erano infatti solo le mamme a chiedere la maternità e a prendersi cura dei figli in maniera esclusiva o quasi. Ora tutto ciò sta cambiando e sono sempre di più i papà che, per necessità o per la voglia di non perdersi i primi giorni del proprio bimbo, scelgono di stare a casa per occuparsi del neonato, anche se purtroppo per un periodo di tempo molto limitato, salvo casi particolari.
Il quadro legislativo
Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo alternativo al congedo di maternità, fruibile dai papà lavoratori dipendenti, sono stati istituiti dall’articolo 4, comma 24 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
L’articolo 1, comma 354 delle legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 ha poi prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti per le nascite o le adozioni avvenute nel 2017. Ha inoltre previsto per l’anno successivo un aumento dei giorni di congedo obbligatorio da due a quattro. Di sicuro un successo da difendere per tutti i neo genitori!
L’articolo 1, comma 278 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha infine aumentato a 5 i giorni di congedo di paternità obbligatorio per l’anno solare 2019. Confermata anche la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo al posto della madre.
Durata del congedo di paternità
I neo papà che vogliono trascorrere un po’ di tempo con il figlio appena entrato a far parte della famiglia non hanno molto da gioire, anche se la situazione sembra in continuo miglioramento.
Il congedo obbligatorio nel 2019 è infatti di cinque giorni, fruibili dal padre entro il quinto mese di vita del bambino, quindi durante il congedo della madre lavoratrice oppure successivamente. Il congedo è infatti un diritto autonomo, che va ad aggiungersi a quello della madre, non a sostituirsi.
I giorni a cui il padre ha diritto possono essere goduti anche in maniera non continuativa.
Cos’è il congedo facoltativo del padre
Oltre al congedo obbligatorio, che come abbiamo visto è un diritto autonomo, c’è anche il congedo facoltativo. Questo è invece condizionato dalla scelta della madre di non fruire di un giorno di congedo di maternità.
Il congedo facoltativo del padre deve essere fruito entro il quinto mese dalla nascita o dall’adozione del figlio, anche contemporaneamente all’astensione dal lavoro della madre, che però deve rinunciare ad un giorno di congedo.
Congedo di paternità: la retribuzione
E veniamo a quello che spesso costituisce il tasto dolente: quanto spetta al papà che decide di trascorrere qualche giorno ad occuparsi del suo bambino? Per una volta ci sono buone notizie: il padre lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo.
Quando e come fare domanda
Il padre lavoratore dipendente deve far pervenire al datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo con almeno 15 giorni di anticipo.
Le date di fruizione, in caso di pagamento a conguaglio, devono essere comunicate al datore di lavoro in forma scritta. Nel caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, invece, la domanda deve essere presentata online attraverso l’apposito servizio.
Quando il papà può sostituire la mamma?
Ci sono casi particolari in cui il padre lavoratore può sostituirsi alla madre, avendo diritto ad un congedo di paternità della durata del congedo di maternità post partum. Questa situazione può verificarsi ad alcune condizioni:
- morte della madre
- grave infermità della madre
- abbandono
- affidamento esclusivo del figlio al padre
- rinuncia della madre in caso di affidamento o di adozione.