Il contratto da apprendista, lo anticipa il nome, definisce infatti un rapporto di lavoro che include anche un aspetto di tipo formativo. Ciò significa, in altre parole, che il datore di lavoro non solo è tenuto a versare retribuzione e relativi contributi al dipendente, ma deve anche garantirgli un vero e proprio percorso di crescita in ambito professionale. Una formazione tecnico-pratica, appunto.
A chi è rivolto il contratto da apprendista
- il contratto di apprendistato è applicabile tanto alle posizioni in ambito operaio quanto a quelle in ambito impiegatizio;
- è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni di età;
- ATTENZIONE: 24, 26 e 29 sono gli anni di età entro i quali il contratto da apprendista può essere stipulato, ma non necessariamente deve esaurirsi. Infatti, può avere una durata minima di un anno e mezzo (18 mesi) sino ad un massimo di 4 anni, 5 nel settore artigiano, secondo quanto stabilito dai CCNL.
Le tipologie di contratto da apprendista
Andando più nel dettaglio, esistono tre forme di contratto di apprendistato, ciascuna delle quali si applica per assumere giovani di diverse fasce d’età, secondo le modalità che qui riportiamo:
- giovani dai 15 ai 18 anni (non ancora compiuti): con riferimento ai percorsi di apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione;
- giovani dai 18 a 29 anni: con riferimento ai percorsi di apprendistato di tipo professionalizzante ma solamente nel caso in cui ci sia stato il recepimento della nuova normativa nel CCNL applicato. Se gli apprendisti dimostrano di possedere una qualche qualifica professionale – conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, o altrimenti ottenuta con un rapporto di apprendistato precedente – il contratto professionalizzante può partire anche dal diciassettesimo anno di età;
- giovani dai 18 ai 29 anni: con riferimento ai percorsi di apprendistato volti ad acquisire un diploma o subordinati a percorsi di alta formazione.
Il secondo e il terzo tipo di apprendistato hanno entrambi come destinatari i giovani tra i 18 e i 29 anni di età (l’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno).
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Cosa deve prevedere, sempre, il contratto da apprendista
Il contratto di apprendistato deve prevedere in qualsiasi cosa:
- un testo scritto del contratto stesso;
- una specificazione della mansione da svolgere, del piano individuale nonché della qualifica conseguibile attraverso l’apprendistato stesso;
- un esplicito divieto di stabilire la retribuzione del dipendente/apprendista in base alle tariffe previste dal lavoro a cottimo, con un inquadramento che non può essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione;
- una chiara precisazione dell’iter formativo previsto.
Orario e distribuzione dell’impegno lavorativo del contratto da apprendista
- l’orario di lavoro del giovane apprendista è fissato secondo quanto determinato dai contratti collettivi ma non può assolutamente superare le 8 ore giornaliere o, in alternativa, le 40 ore settimanali;
- la giornata lavorativa può essere tanto full-time quanto part-time, fermo restando che le prestazioni lavorative devono avere una durata tale da consentire il raggiungimento della realizzazione della qualifica professionale prevista dal contratto stesso;
- gli apprendisti, in nessun caso possono essere impiegati all’interno di orari notturni, vale a dire tra le ore 22.00 e le ore 6.00;
- le ore riservate alla formazione (insegnamento e addestramento pratico) vanno naturalmente considerate nel conteggio effettivo delle ore lavorative richieste al dipendente
- le ferie non possono essere inferiori ai 30 giorni per chi ha meno di 16 anni, per scendere a 20 giorni per chi ha 17 anni o più.
La retribuzione prevista
La retribuzione è determinata dai diversi contratti di categoria. Naturalmente rimane sempre e comunque inferiore alla retribuzione del lavoratore qualificato di riferimento, ma aumenta con l’avanzare del tempo e quindi dello svolgimento del contratto. In questo modo è possibile raggiungere addirittura il 95% dello stipendio completo previsto. Infine, la retribuzione non solo deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ma deve anche essere valutata sufficiente ad assicurare una vita dignitosa all’apprendista e alla sua famiglia.
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Fine e/o trasformazione del rapporto
Scaduto il periodo di apprendistato previsto dai CCNL, il contratto da apprendista si esaurisce, o in alternativa ciò avviene quando l’apprendista stesso ha raggiunto la qualifica professionale prevista. Il datore non può, dunque, interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro, salvo il caso in cui non possa dimostrare una “giusta causa”. L’apprendista, dal canto suo, può invece dimettersi previo il giusto preavviso.
Conclusosi il periodo di lavoro/formazione, il datore può proporre un’assunzione vera e propria, trasformando così il contratto. Nel caso l’apprendista decida, invece, di concludere definitivamente il rapporto, è richiesta una disdetta formale.
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