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Il contratto part-time: qualche dettaglio

Il contratto part-time: qualche dettaglio

Il contratto part-time notoriamente si contraddistingue dall’impiego full-time che dura l’intera giornata. Si tratta di un contratto flessibile, con orario ridotto secondo tre diverse modalità: orizzontale, verticale o misto. La retribuzione viene proporzionalmente calcolata. Osserviamo di cosa si tratta e quali sono le sue peculiarità: orario, principio di non discriminazione, clausole flessibili ed elastiche.

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Il contratto part-time notoriamente si contraddistingue dall’impiego full-time che dura l’intera giornata: per questo, nel pensiero comune corrisponde alla mezza giornata di lavoro, mattutina o pomeridiana. In realtà, tecnicamente, si tratta di un contratto flessibile con orario ridotto. Tale orario si distingue in tre diverse modalità: orizzontale, verticale e misto.

 

In lingua italiana, il contratto part-time prende il nome di contratto di lavoro a tempo parziale, ma la questione no cambia. Semplificando, è previsto che il lavoratore sia impiegato un numero di ore inferiore rispetto alle classiche quaranta ore settimanali degli impieghi a tempo pieno, con retribuzione proporzionalmente calcolata.

 

Ma fin qui, era già tutto abbastanza chiaro. Vogliamo piuttosto precisare che:

  • il Decreto Legislativo n. 61/200, all’art. 4 riporta il cosiddetto diritto di non discriminazione: in termini di retribuzione (calcolata proporzionalmente al monte ore di lavoro), di ferie (in caso di orizzontale le ferie retribuite equivalgono a quelle spettanti al lavoratore a tempo pieno, in quello verticale la durata delle ferie è proporzionata alla quantità della prestazione lavorativa effettuata annualmente), nonché sospensione del rapporto di lavoro per malattia o infortunio sul lavoro o maternità.
  • il contratto part-time presuppone una determinazione precisa e specifica dell’orario lavorativo, in modo tale che il lavoratore abbia la concreta possibilità di organizzare il tempo fuori da suddetto orario. Con questa specificazione, si evita che il datore decida l’orario di volta in volta, a seconda delle proprie esigenze. Risultano nulli i contratti part-time nei quali manca una ripartizione esplicita dell’orario di lavoro nella giornata, nel mese o nell’anno.
  • è consentito fa coesistere due impieghi a tempo parziale, purché si rispetti il limite massimo ore lavorative per individuo, stimato a 40 ore settimanali (D. Lgs. n. 66 del 2003)

 

Osserviamo ora le tre diverse modalità di somministrazione del contratto part-time, così come sono previste dall’apposito articolo 1 del D. Lgs. 61/2000:

  • tipo orizzontale: quello più diffuso e, quindi, conosciuto. In questo caso, «la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro». Ad esempio, il lavoratore è impiegato tutte le mattine ma ha i pomeriggi liberi.
  • tipo verticale: con questo contratto è «previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno». Per esempio, il lavoratore lavora a tempo pieno tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, ma non lavora affatto il martedì e il giovedì.
  • tipo misto: questo contratto, infine, «si svolge secondo una combinazione delle due modalità precedentemente indicate», vale a dire che “misto” va inteso tra orizzontale e verticale.

 

Attenzione! Nel contratto part-time sono previste le cosiddette clausole flessibili, che riguardano – e determinano – la possibilità di cambiamento dell’orario di lavoro parziale da svolgere, in termini giorni, settimane, mesi o anche anni. Le clausole elastiche, dal canto loro, determinano l’eventuale aumento del monte ore di lavoro, e sono consentite esclusivamente nei rapporti di tipo verticale o misto, escluse invece dal contratto orizzontale.

 

 

Autore: Redazione di Mondolavoro.it
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