Per essere tale, il licenziamento per giusta causa deve essere quindi deciso, anche senza preavviso, dopo un fatto che fa venire meno l’indispensabile rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente.
Come accertare la giusta causa del licenziamento? Da alcune pronunce, anche recenti, della Corte di Cassazione, viene precisato che per accertare la giusta causa del licenziamento è necessario esaminare il comportamento del dipendente e, caso per caso, valutarlo in relazione alla gravità del fatto, anche in base alle mansioni svolte dal dipendente. E’ inoltre necessario accertare l’elemento doloso o colposo dell’accaduto.
Perché ci sia giusta causa per il licenziamento non è necessario che il danno sia materiale: la “giusta causa” può essere anche rappresentata dall’inaffidabilità professionale nello svolgere le proprie mansioni.
Dal punto di vista operativo, per mettere in atto il licenziamento per giusta causa è necessario che il provvedimento sia intimato dal datore del lavoro o da un suo rappresentante legale, ma anche da un soggetto legittimato a farlo in base alla distribuzione del potere di gestione del personale; in questo caso il provvedimento non è nullo, ma deve comunque essere ratificato o annullato dal datore di lavoro.
La comunicazione del licenziamento per giusta causa deve comunque essere data obbligatoriamente in forma scritta, non sono previste altre forme di comunicazione alternative come, ad esempio, l’affissione nei locali dell’azienda oppure sulla porta dell’ufficio del dipendente.
In ogni caso, il lavoratore che è stato oggetto del licenziamento per giusta causa può richiedere al datore di lavoro il motivo del provvedimento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento.
Dal punto di vista normativo, le fondamenta del licenziamento con giusta causa possono essere fatte risalire ex art. 2119 c.c. che stabilisce che il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro anche senza preavviso nel caso in cui si verifichi un comportamento o un fatto che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro.