Sulla tredicesima mensilità abbiamo già visto tutto quello che c’è da sapere in questo articolo; ora vorremmo invece fare un po’ di chiarezza sulla quattordicesima, prevista per alcuni lavoratori dipendenti. Ecco una breve guida per dissipare ogni dubbio.
Cos’è la quattrodicesima
La quattordicesima mensilità, spesso chiamata semplicemente quattordicesima, è una somma pari ad una retribuzione lorda mensile che viene percepita in aggiunta alle dodici mensilità ordinarie e alla tredicesima. Il suo scopo è quello di alleggerire il peso economico delle vacanze estive del lavoratore. Proprio per questo motivo viene spesso erogata nel mese di giugno.
Chi ne ha diritto?
E’ il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato a stabilire se il lavoratore percepirà questo ulteriore compenso erogato dal datore di lavoro. Tanto per fare qualche esempio, prevedono la quattordicesima i CCNL del settore autotrasporti e logistica, quello del settore alimentare, quello del settore turistico e il CCNL del settore terziario e del commercio.
In mancanza di indicazioni in merito può intervenire la contrattazione aziendale, che però in nessun caso può favorire un singolo dipendente.
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Una volta appurato che il CCNL di riferimento prevede l’erogazione di questa mensilità aggiuntiva, bisogna verificare di essere assunti presso l’azienda con i seguenti tipi di contratto:
- a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato;
- di apprendistato;
- contratto a tempo pieno;
- contratto part time.
Nel caso del contratto di lavoro intermittente o a chiamata, in genere la quattordicesima viene aggiunta direttamente alla quota di retribuzione oraria.
A quanto dovrebbe ammontare la quattordicesima mensilità?
Ma veniamo ad una delle domande che ci si pone spesso: a quanto ammonta la quattordicesima? Per saperlo è necessario basarsi principalmente su due dati: la retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore e il numero di mesi in cui ha lavorato. Il calcolo viene solitamente eseguito sulla base della stipendio percepito dal 1 luglio precedente al 30 giugno dall’anno in corso, anche se sono i singoli CCNL a dettare legge in merito.
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Quindi come si calcola la quattordicesima?
Esiste una formula per il calcolo della quattordicesima, che si può riassumere così: stipendio lordo mensile moltiplicato per i mesi lavorati nel corso dell’anno, il tutto diviso 12, che sono il totale dei mesi dell’anno.
Per completezza, ricordiamo che lo stipendio lordo mensile è composto dalla paga base a cui si aggiungono voci come Edr, contingenza, terzo elemento e scatti di anzianità, sempre se previste dal proprio CCNL. Festivi, straordinari e maggiorazioni, invece, non sono generalmente considerate in questo calcolo.
Un esempio pratico
Prendiamo ad esempio un lavoratore che abbia lavorato 10 mesi nel corso dell’ultimo anno e che percepisca 1.500 di stipendio lordo mensile. Seguendo la formuletta che abbiamo citato prima, il calcolo sarà: 1.500 (lo stipendio lordo mensile) moltiplicato per i 10 mesi lavorati. Il risultato deve poi essere diviso per i 12 mesi dell’anno. La somma che risulta è quindi di 1.250 euro.
Come viene pagata la quattordicesima mensilità
Come abbiamo già visto, la quattordicesima viene solitamente pagata tra il mese di giugno e quello di luglio, prima delle vacanze estive. Stipulando un apposito accordo aziendale, però, è anche possibile suddividere la quattordicesima in 12 rate e distribuirla mese per mese.
Dal punto di vista burocratico la quattordicesima, così come le mensilità ordinarie e la tredicesima, deve risultare dal Libro unico del lavoro e dal cedolino paga che deve essere consegnato al dipendente.
Cosa bisogna sapere sulla maturazione della quattordicesima
Un’altra domanda frequente riguarda come e quando matura la quattordicesima. In linea generale possiamo dire che questa mensilità aggiuntiva matura dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo, accantonando ogni mese un dodicesimo dell’importo totale.
Ci sono alcune situazioni la quattordicesima matura anche se il dipendente non lavora. Si tratta, ad esempio, di:
- maternità obbligatoria;
- congedo di maternità e paternità;
- riposo giornaliero per allattamento;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale;
- malattia a carico del datore di lavoro;
- infortunio sul lavoro;
- ferie, festività e permessi ordinari;
- permessi Legge 194/1992.
Sono invece esclusi dal calcolo della quattordicesima:
- lavoro straordinario;
- lavoro notturno;
- scioperi;
- congedo parentale;
- assegni per il nucleo famigliare;
- malattie e infortuni al di fuori delle tempistiche stabilite dal contratto;
- assenze non giustificate;
- sospensioni per provvedimenti disciplinari.
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La quattordicesima mensilità per i dipendenti part time
I lavoratori che svolgono la loro attività part time, quindi con un orario ridotto, hanno gli stessi diritti dei dipendenti che lavorano a tempo pieno, quattordicesima compresa. Ovviamente, però, la somma percepita sarà proporzionale alla retribuzione lorda mensile percepita.
Tassazione e contributi
Così come le mensilità ordinarie, anche la quattordicesima è soggetta a tasse e contributi previdenziali. Le mensilità aggiuntive, inoltre, non sono soggette a detrazioni fiscali e quindi scontano l’Irpef lorda, senza nessuna detrazione. Proprio per questo motivo la quattordicesima in genere è pari all’85/90% della retribuzione mensile ordinaria.
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